STATUTO CAMPER CLUB CAMBIANO
Art. 1 Costituzione
Addì martedì 21 maggio 2009 è costituita in Cambiano (TO) l’Associazione denominata CAMPER CLUB CAMBIANO.
E’ una Associazione culturale e ricreativa che riunisce i camperisti, roulottisti e gli amici del turismo all’aria aperta, nonché amici e simpatizzanti.
L’Associazione CAMPER CLUB CAMBIANO è un’associazione autonoma; non ha scopi di lucro e non persegue alcun fine economico, commerciale e politico; è altresì apartitica ed aconfessionale. L’associazione è aperta a tutti sia persone fisiche che ad altre associazioni con fini analoghi.
La durata dell’associazione è illimitata. L’attività dell’associazione sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità a quanto prescritto dal art. 36 e seguenti del C.C. Per ogni controversia il foro competente è quello di Chieri. La sede provvisoria è presso la residenza del presidente di turno.
Art. 2 Scopo dell’Associazione
Scopo fondamentale dell’Associazione è quello di promuovere ed attuare lo sviluppo del turismo itinerante; promuovere altresì qualsiasi altra attività collaterale, comunque utile per lo sviluppo e la diffusione degli interessi dell’Associazione, senza tuttavia trascurare altri tipi di attività culturali che possono svolgersi all’interno o fuori della propria sede.
L’associazione fonda le sue radici nel territorio Cambianese e si pone come scopo ultimo quello di una forte integrazione tra comune e turismo itinerante, e viste le caratteristiche geografiche e i servizi di pubblico trasporto già esistenti sul territorio, giungere a presentare Cambiano come una appetibile location per i camperisti, italiani e stranieri, che vogliano visitare Torino ed il Chierese.Le attività che l’Associazione svolge per il raggiungimento dello scopo sono le seguenti:- promuovere e sviluppare iniziative finalizzate alla realizzazione di un camper service sul territorio comunale;
– promuovere e sviluppare iniziative finalizzate alla realizzazione di un area sosta a Cambiano;
– promuovere e diffondere a livello nazionale le iniziative e gli eventi presenti nel nostro comune;
– collaborare fattivamente con le altre associazioni presenti sul territorio al fine di aumentare la visibilità, l’informazione e la partecipazione dei turisti itineranti a manifestazioni e feste presenti nella nostra zona;
– promuovere iniziative volte a far percepire i benefici per le attività culturali e commerciali Cambianesi derivanti dall’ospitare, anche solo saltuariamente, un numero più o meno folto di camper e loro equipaggi;
– organizzare viaggi e raduni in Italia ed all’estero;
– tenere periodicamente riunioni, aperte sia ai soci che a terzi invitati;
– promuovere conferenze e seminari legati al mondo ed all’attività del turismo itinerante;
– procurare, mediante accordi con esercenti e attività commerciali, sconti a favore degli associati;
– creare o partecipare allo sviluppo di siti o blog con finalità similari all’associazione;
– divulgare, nelle forme opportune, mediante propri mezzi d’informazione, oppure avvalendosi dell’attività di terzi, il materiale necessario per la comunicazione delle idee e delle esperienze tratte dai soci in un determinato viaggio;
– farsi portavoce presso le competenti autorità al fine di rimuovere eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla libera circolazione e stazionamento dei mezzi predisposti al turismo itinerante, richiedendo la realizzazione di apposite aree di sosta, o meglio la realizzazione permanente di aree attrezzate e dei relativi servizi pubblici idonei a tal fine ovvero a stimolare il mondo politico ad affrontare aspetti normativi volti alla tutela dell’interesse non soltanto dei soci itineranti, ma anche di tutto il turismo nazionale ed internazionale;- promuovere forme di collaborazione con istituzioni, quali le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, etc. innanzitutto nell’ambito del turismo e poi, per la difesa dell’ambiente, della protezione civile, etc.; E’ prevista la possibilità di aderire ad altre associazioni con analoghe finalità.
Art. 3 Soci
– Chiunque può diventare Socio del Camper Club Cambiano, indirizzando al Presidente domanda scritta o compilando l’apposita domanda di ammissione e accompagnata dalla quota sociale prevista, impegnandosi a rispettare quanto stabilito dallo statuto.
– I Soci si dividono in: Onorari, Ordinari, Sostenitori. Gli onorari sono coloro che abbiano particolari benemerenze in attinenza alle finalità dell’Associazione o particolari benemerenze civiche, non hanno l’obbligo del versamento della quota sociale annua.
– Gli Ordinari sono coloro che versano annualmente la rispettiva quota sociale.
– I Sostenitori, sono coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione.
– Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite possono essere ammessi come Soci. La tessera sociale è intestata impersonalmente all’Ente ammesso.
– Il numero dei Soci e illimitato.
– I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri.
– Nella richiesta di adesione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
– L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione sul registro dei Soci dell’organizzazione.
I Soci cessano di partecipare all’organizzazione:
per dimissioni volontarie;
per mancato versamento della quota sociale per l’anno in corso;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, l’esclusione dall’Assemblea dei Soci.
L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art. 4 Diritti e doveri dei soci
– Ogni Socio, al fine di conservare l’iscrizione all’Associazione, può inviare la quota sociale per l’anno in corso entro e non oltre il 30 aprile, qualora non abbia rassegnato le dimissioni.
Trascorsa tale data perde la qualifica di socio. E’ data comunque facoltà al Consiglio Direttivo di accettare per l’anno in corso il versamento di quote associative effettuate anche dopo il 30 aprile di ogni anno e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre.
– I Soci hanno il diritto:
– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
di proporsi quali candidati per gli organi dell’Associazione
I Soci sono obbligati:
– a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
– a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio ai soci, agli scopi e al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni motivate: Richiamo, Diffida. Il Comitato Direttivo potrà sottoporre all’attenzione dell’Assemblea l’espulsione dalla Associazione.
– Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.
Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.
– In caso di particolare necessità, si prevede la possibilità per l’Associazione di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 I mezzi finanziari
Il patrimonio dell’Associazione è costituito prevalentemente dalle quote annuali versate dai soci. L’Associazione può tuttavia beneficiare delle seguenti entrate:
– proventi pubblicitari;
– eventuali contributi concessi da enti pubblici o privati;
– donazioni, lasciti, etc. da parte di soci o non soci: purché non anonimi, ovvero non in contrasto con quanto prevede e stabilisce l’art. 2 del presente Statuto;- contribuzioni volontarie dei soci, per la realizzazione di raduni, convegni, viaggi, etc. organizzati nell’ambito della programmazione mensile o annuale dell’Associazione;
– utili derivanti dall’organizzazione di raduni, convegni, viaggi, etc. organizzati nell’ambito della programmazione mensile o annuale dell’Associazione;
E’ vietata però la distribuzione – anche in modo indiretto – di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
PARTE SECONDA
Art. 6 Organi
Gli organi sociali sono:- l’Assemblea generale dei soci;- il Consiglio Direttivo;
– Il presidente;
– Il vice presidente;
– Il segretario;
– Il tesoriere.
Art. 7 Assemblea ordinaria
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno o da due consiglieri. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere convocata a cura del consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina se necessario, due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
Art. 8 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari ; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 9 Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di nove eletti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
– stabilire le quote sociali e redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
– fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
– di redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 10 Il Presidente – il Vicepresidente – il Segretario
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il presidente dirige l’Associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi.
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, è addetto alla stesura dei verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci. Il mandato è triennale con possibilità di rielezione.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce e rappresenta il Presidente nei casi di impedimento o assenza dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 12 Il Tesoriere
Ha il compito generale della contabilità dell’Associazione. In particolare ha il controllo dell’utilizzo del fondo di riserva e il controllo dei pagamenti e delle riscossioni.
Cura la compilazione dell’inventario dei beni mobili ed immobili.
Risponde verso il Presidente della buona tenuta di tutti i beni dell’Associazione.
Firma i documenti necessari per i prelevamenti o le disposizioni a debito relative ai conti correnti bancari e/o postali e ai depositi intestati all’Associazione.
Art. 13 Il Bilancio
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il I ° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione assemblea.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza degli associati.
Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 14 I beni dell’Associazione a disposizione dei soci
I soci non hanno alcun diritto o pretesa sui beni mobili, o eventualmente immobili, dell’Associazione Camper Club Cambiano. Possono però fruirne e godere perché beni dell’Associazione e quindi a disposizione di tutti i soci, purché utilizzati nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e di specifiche direttive degli Organi istituzionali.
Art. 15 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 16 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Letto e approvato dall’ Art.1° all’Art.16